Dal 27 maggio 2015 è in vigore il divorzio breve, introdotto dal D.L. del 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella L. 10 novembre 2014 n. 162.
Tale novità ha consentito una notevole riduzione dei tempi per ottenere lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Inoltre, avendo la norma effetto retroattivo, è valida anche per i procedimenti in corso.
Nello specifico:
- nelle separazioni giudiziali: si riduce da tre anni a dodici mesi il periodo di separazione ininterrotta dei coniugi necessario per poter proporre la domanda di divorzio. Il termine decorre dal giorno della comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale (udienza presidenziale);
- nelle separazioni consensuali: si riduce a sei mesi il periodo di separazione ininterrotta dei coniugi necessario per proporre la domanda di divorzio. Il termine decorre, anche in questo caso, dal giorno dell’udienza presidenziale;
- in caso di separazione con l’utilizzo della negoziazione assistita: i sei mesi decorrono dalla data certificata nell’accordo di separazione contenuto nella convenzione di negoziazione assistita;

