La negoziazione assistita in caso di separazione e divorzio

In seguito all’introduzione del D.L. 12.09.2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162 del 10.11.2014, i coniugi che decidono consensualmente di separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o di divorzio non sono più obbligati a rivolgersi al tribunale ma hanno la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita.

Tale strumento costituisce un metodo alternativo di risoluzione delle controversie ed è volto al raggiungimento di un accordo conciliativo, denominato convenzione di negoziazione assistita, che ha lo scopo di evitare il giudizio e di consentire in tempi rapidi la formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale.

Nello specifico, la convenzione di negoziazione assistita consiste nella redazione di un accordo, in presenza di almeno un avvocato per parte, al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Tale procedura si può applicare sia in assenza che in presenza di figli minori, maggiorenni non autosufficienti, incapaci o portatori di handicap grave.

In assenza di figli, l’accordo raggiunto deve essere trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti successivi.

In presenza di figli minori, maggiorenni non autosufficienti, incapaci o portatori di handicap grave, invece, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene, invece, che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti.

Nell’accordo gli avvocati devono dare atto di aver esperito il tentativo di conciliazione tra le parti, di averle informate della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare e dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

L’accordo, una volta autorizzato, è equiparato ai provvedimenti assunti in sede giudiziale.

In seguito alla sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita, il legale della parte ha l’obbligo di trasmetterne copia autenticata corredata delle relative certificazioni, entro dieci giorni e a pena di sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 Euro, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto, per tutti gli adempimenti successivi.

Da ultimo, nel caso in cui non vi siano figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti, incapaci o portatori di handicap grave i coniugi potranno concludere un accordo presso l’ufficiale dello stato civile, con la facoltà di avvalersi di un legale, ma in questo caso l’accordo raggiunto non potrà contenere disposizioni di carattere patrimoniale.

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