La Cassazione, con ordinanza n. 9700/2021, ha stabilito che il padre può versare il mantenimento direttamente al figlio soltanto se é il giudice a stabilirlo, al termine di un procedimento per la modifica delle condizioni di separazione.
Il contributo per il mantenimento del figlio, stabilito al momento della separazione, deve essere, infatti, corrisposto all’altro coniuge, anche se il figlio é maggiorenne. Non rileva, pertanto, che il padre abbia provveduto a dare i soldi direttamente al figlio e che quest’ultimo abbia provveduto al proprio mantenimento.
Il mantenimento relativo ai figli risponde a un interesse superiore che non può essere stabilito dalle parti; per tale motivo non si può non prendere in considerazione la decisione del giudice. Quest’ultimo, infatti, è il solo ad essere autorizzato a riconoscere al figlio il pagamento diretto del mantenimento da parte del genitore obbligato.

